
Protocollo di intesa per un osservatorio nazionale per gli investimenti e i progetti nell’energia (ONIPE)
tra:
Ministero delle Attività
Produttive Politecnico di Milano
Istituto per la Promozione Industriale (IPI)
Ricerche per l’Economia e la Finanza (REF)
Fondazione Nova Res Publica
premesso che
-
la disponibilità di energia a condizioni di accesso e di costo competitivo per gli utenti finali, segnatamente per le imprese, è fattore produttivo essenziale per lo sviluppo economico del Paese nel confronto europeo e internazionale;
-
il Governo Italiano intende promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nel loro ammodernamento, la diversificazione delle fonti e delle aree di approvvigionamento, accelerare l’integrazione del mercato energetico nazionale nel mercato interno europeo;
-
sono necessari investimenti in centrali di generazione elettrica, reti per il trasporto dell’energia elettrica e del gas, reti di distribuzione, attività di esplorazione e sfruttamento di giacimenti nazionali di idrocarburi, realizzazione di terminali di rigassificazione e stoccaggi del gas, rinnovo di raffinerie, depositi, oleodotti e navi per il trasporto del petrolio e dei suoi derivati;
-
al fine di raggiungere gli obiettivi soprarichiamati è necessario semplificare le procedure autorizzative, abbreviare i tempi per la realizzazione dei progetti e per l’ammodernamento delle infrastrutture energetiche consentendo agli operatori di investire in un contesto di norme e procedure trasparente e non discriminatorio.
visti
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità;
- la legge 21 dicembre 2001, n. 443 recante delega al Governo in materia di infrastrutture e di insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive;
- il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 recante attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290 di conversione del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante norme per il riordino del settore energetico nazionale e delega al Governo;
- la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 12 dicembre 2001 recante Legge obiettivo: primo programma delle infrastrutture energetiche;
- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica;
- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.
considerato che
- Allo scopo di promuovere gli adempimenti e facilitare la realizzazione di progetti di
- interesse energetico è opportuno creare un’apposita struttura di collaborazione convenzionata denominata Osservatorio Nazionale per gli Investimenti e i Progetti sull’Energia (ONIPE)
- A motivo delle limitate risorse di cui dispone l’Amministrazione centrale, tale struttura deve
- Essere organizzata e avviata ad operatività da soggetti esterni alla stessa Amministrazione centrale, garantendo condizioni di trasparenza, efficienza e non discriminazione;
- Il Politecnico di Milano ha competenze nel campo dell’economia e dello sviluppo dei settori dell’energia sia in ambito nazionale che internazionale.
- L’ IPI, la cui missione ha una finalità eminentemente pubblica, è l’Agenzia Governativa specializzata nel promuovere la crescita e la competitività dei sistemi produttivi ed economici.
- La Fondazione Nova Res Publica hatra le sue finalità e obiettivi quello di stimolare la competitività delle imprese con proposte e iniziative per la loro modernizzazione e sviluppo.
- Il REF opera con ricerche e consulenze specializzate nei mercati dell’energia.
tutto quanto sopra descritto e valutato
le parti come sopra rappresentate richiamate nel seguito come le Parti convengono quanto segue:
Art. 1 - Obiettivo del Protocollo di intesa
1. Con il presente Protocollo di intesa le Parti intendono promuovere un Osservatorio Nazionale per gli Investimenti e i Progetti nell’Energia (ONIPE) patrocinato dal Ministero per le Attività Produttive con le seguenti funzioni:
- verificare e sorvegliare il grado di avanzamento, di realizzazione di progetti e di investimenti nel settore energetico ritenuti di interesse nazionale;
- individuare difficoltà e ostacoli di carattere normativo e procedurale che ne rallentino o ne rendano impossibile la realizzazione;
- proporre soluzioni per eliminare ostacoli e abbreviare i tempi necessari per le autorizzazioni;
- definire forme di coordinamento tra istituzioni e amministrazioni coinvolte;
- individuare problemi ricorrenti e possibili misure anche normative atti e risolverli.
- rendere disponibili i risultati delle attività svolte.
Tali funzioni saranno attivate nell’arco di tre anni con articolazioni in piani annuali e tali articolazioni verranno redatte dal Politecnico di Milano e da REF in collaborazione con la Direzione Generale per l’energia e le risorse minerarie del Ministero all’inizio di ciascun anno di attività, secondo la seguente scansione:
- piano del primo anno, entro due mesi dalla firma del protocollo;
- piani del secondo e terzo anno, prima dell’inizio delle rispettive attività.
I singoli piani verranno redatti secondo gli apporti che le singole Parti firmatarie del protocollo effettivamente assicureranno in conformità a quanto previsto art. 3 del presente protocollo.
2. In una fase successiva l’Osservatorio potrà anche promuovere attività di:
- assistenza alle imprese italiane ed altri soggetti del sistema finanziario nella preparazione dei progetti di investimento e durante il previsto percorso autorizzativo;
- sportello unico one-stop shop nei confronti di imprese estere che desiderino fare investimenti nel settore energetico in Italia.
I ruoli g ed h sono complementari e sinergici con le funzioni di cui alle lettere da a ad e, e potrebbero essere anche svolti come consulenze retribuite.
Art. 2 - Investimenti e progetti nel settore dell’energia
1. Gli investimenti e i progetti di interesse nazionale comprendono iniziative imprenditoriali riguardanti costruzione o ammodernamento in particolare di:
- centrali di generazione elettrica termiche e idro;
- linee di trasporto dell’energia elettrica;
- terminali di rigassificazione del gas naturale;
- gasdotti per il trasporto del gas naturale;
- interconnessioni dei sistemi elettrico e del gas con altri paesi;
- sistemi di stoccaggio del gas naturale;
- oleodotti e depositi costieri;
- raffinerie;
- attività di esplorazione e di sfruttamento di idrocarburi su terra ferma e fuori costa;
- attività minerarie di interesse energetico.
2. Verranno escluse le iniziative imprenditoriali che si esauriscono in ambito regionale, in particolare:
- reti di distribuzione di energia elettrica e di gas naturale;
- impianti di generazione elettrica con potenza termica inferiore a 300 MW termici;
- impianti di generazione elettrica che utilizzino fonti rinnovabili di energia e che siano collegati nelle reti di distribuzione.
Sono comunque escluse le attività nucleari.
Le iniziative da considerare dovranno in generale essere definite come iniziative che hanno iniziato o stanno per iniziare il procedimento autorizzativo presso un’amministrazione centrale dello Stato.
3. Gli ambiti di intervento potranno subire variazioni ed essere ampliati per effetto di indicazioni provenienti dalle Parti.
Art. 3 - Impegni delle Parti-Comitato delle Parti
1. Il Ministero delle attività produttive promuove le attività dell’Osservatorio, ne condivide la realizzazione e verifica i risultati.
Il Ministero fornisce, attraverso la Direzione Generale per l’energia e le risorse minerarie, all’Osservatorio le informazioni, i dati relativi a progetti ed investimenti di interesse nazionali compresi in attività dell’Osservatorio. Provvede altresì al loro aggiornamento definendo come persone di contatto i responsabili degli Uffici .
I dati e le osservazioni sono da considerareriservati e non potranno essere diffusi all’esterno né citati in documenti o altre relazioni che si vogliano rendere pubbliche, senon dietroconsenso formale del Direttore Generale per l’energia e le risorse minerarie. Fanno eccezione lepubblicazioni di carattere scientifico che non consentano l’associazione dei dati e delle osservazioni a singole imprese, istituti e progetti.
2. Il Politecnico di Milano e REF nell’ambito dell’Osservatorio:
- svolgono le ricerche indicate nei singoli piani annuali di cui all’art. 1, punto 1 del presente protocollo
- costruiscono e mantengono aggiornate le banche dati dell’Osservatorio;
- redigono i rapporti di ricerca;
- curano l’aggiornamento dieventuali rapporti scientifici;
- presentano i risultati delle ricerche;
- coordinano il lavoro di strutture, centri di ricerche e consulenti esterni.
3. L’IPI
- organizza un centro di assistenza agli investitori, chiamato anche “Sportello”, con funzioni di informazione e supporto alla decisione e all’attuazione dei progetti; il centro è unico a livello nazionale, anche se può disporre di diverse sedi e canali di comunicazione;
- assicura lo svolgimento delle funzioni dello Sportello avvalendosi anche delle informazioni e delle analisi fornite dalle Parti.
4. La Fondazione Nova Res Publica nell’ambito dell’attività dell’Osservatorio:
- ricerca le fonti di finanziamento per l’attività dell’Osservatorio creando a tale scopo un Fondo speciale amministrato con contabilità separata;
- informa i soggetti che contribuiscono al finanziamento dell’Osservatorio circa lo stato di avanzamento dell’attività e i risultati conseguiti;
- promuove la comunicazione e la diffusione deirisultati dell’Osservatorio.
- contribuisce alla definizione di priorità ed indirizzi di cui l’Osservatorio terrà conto nelle sue attività;
5. Le Parti detengono congiuntamente la proprietà intellettuale dei risultati non brevettabili derivanti dalle attività svolte nell’ambito del presente Protocollo, mentre la proprietà intellettuale degli eventuali risultati brevettabili è detenuta dalle Parti cui gli autori del brevetto appartengono.
- Il Protocollo di intesa ha validità triennale dalla data della stipula ed è vincolante per tutte le Parti. Il rinnovo del Protocollo dovrà essere approvato dalle singole Parti e comunicato vicendevolmente entro due mesi dal termine di validità dello stesso.
- E’ istituito il Comitato delle Parti, presieduto dal Direttore Generale del Ministero delle Attività Produttive, composto dai rappresentanti degli enti sottoscrittori del presente protocollo. Il Comitato procede a verifiche semestrali riguardanmti l’attuazione della presente intesa, svolgendo funzioni di coordinamento e controllo.
Art. 4 - Associazione ONIPE
- Al fine di garantire una regolare e consensuale gestione ed attuazione di quanto previsto nel presente Protocollo, il Politecnico di Milano, l’Istituto per la Promozione Industriale e la Fondazione Nova Res Publica potranno addivenire alla costituzione di una Associazione denominata ONIPE “Osservatorio Nazionale per gli Investimenti e i Progetti nell’Energia”.
- Lo Statuto dell’eventuale Associazione ONIPE dovrà prevedere, accanto agli organi amministrativi, un organo tecnico -scientificocon funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento per gli organi amministrativi, denominato Comitato dei Garanti e composto per il Ministero delle Attività Produttive dal Direttore Generale del Ministero stesso e da membri esperti del settore energetico espressi dalle altre Parti firmatarie del Protocollo.
Art. 5 - Oneri finanziari e nome del Politecnico di Milano
- Dal presente Protocollo non conseguirà al Politecnico di Milano alcun onere finanziario; l’eventuale imposta derivante dal presente protocollo non è a carico del Politecnico di Milano.
- Il Politecnico non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche ovvero di presentazione di risultati di specifiche ricerche e progetti. resta esclusa la possibilita’ di citazione del Politecnico di Milano a meri fini pubblicitari.
Art. 6 - Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla presente convenzione il Foro competente è quello di Roma.
Il Presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 Tariffa Parte Seconda annessa al DPR 26/4/1986 N. 131
Art. 7 - Tutela dei dati personali
Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Protocollo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici , con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione ai soggetti pubblici, quando né facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del Protocollo.
Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall’Art. 7 D.Lgs.30/6/2003 n.196.
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